PATENTE CQC

NOTA BENE: l'esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti: - assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista - di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.

 

REQUISITI

Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo esenzioni.


Non occorre CQC al conducente:

la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h

ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione

sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione

utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio

utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale

utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci

che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale